Art. 32.
(Ristorazione collettiva).

      1. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta,» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private che in regime di convenzione gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta. Per i servizi di ristorazione prescolastica e per i servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, le regioni dettano le norme per privilegiare la preparazione dei pasti mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche,».